Titolo I
Art. 2
Finalità e ambito di applicazione
In vigore dal 15 gen 2012
1. Il presente decreto disciplina i contratti nei settori della difesa e della sicurezza, anche non militare, aventi per oggetto:
a) forniture di materiale militare e loro parti, di componenti o di sottoassiemi;
b) forniture di materiale sensibile e loro parti, di componenti o di sottoassiemi;
c) lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla lettera a), per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita;
d) lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla lettera b), per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita;
e) lavori e servizi per fini specificatamente militari;
f) lavori e servizi sensibili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-11-15;208#art-2