Titolo IV

Art. 34

Norme transitorie

In vigore dal 15 gen 2012
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano: a) alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore; b) alle procedure e ai contratti senza pubblicazione di bandi e avvisi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-11-15;208#art-34

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Art. 34 Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE. — Norme transitorie | Portale Normativo