Capo V

Art. 29

Disposizioni in materia di pubblicità

In vigore dal 15 gen 2012
1. Quando un aggiudicatario assegna un subappalto ai sensi dell', comma 1, deve rendere nota la propria intenzione mediante un avviso. 2. Gli avvisi di subappalto devono contenere le informazioni di cui all'allegato IV e ogni altra informazione utile. 3. Gli avvisi di subappalto sono redatti in conformità ai modelli di formulari adottati dalla Commissione europea secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2009/81/CE. 4. L'aggiudicatario trasmette gli avvisi di subappalto alla Commissione europea per la pubblicazione, secondo quanto previsto dall'articolo 66, commi da 1 a 6, del codice.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-11-15;208#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 29 Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE. — Disposizioni in materia di pubblicità | Portale Normativo