Capo V

Art. 30

Criteri di selezione qualitativa dei subappaltatori

In vigore dal 15 gen 2012
1. L'aggiudicatario agisce in modo trasparente e tratta tutti i potenziali subappaltatori in modo equo e non discriminatorio. 2. Nell'avviso di subappalto, l'aggiudicatario indica i criteri di selezione qualitativa prescritti dalla stazione appaltante, nonché ogni altro criterio che intenda applicare per la selezione qualitativa dei subappaltatori. Tutti questi criteri sono obiettivi, non discriminatori e coerenti con i criteri applicati dalla stazione appaltante per la selezione degli offerenti per il contratto principale. Le capacità richieste devono essere direttamente connesse all'oggetto del subappalto ed i livelli di capacità richiesti devono essere commisurati con il medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-11-15;208#art-30

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Art. 30 Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE. — Criteri di selezione qualitativa dei subappaltatori | Portale Normativo