Titolo IV
Art. 35
Norma finanziaria
In vigore dal 15 gen 2012
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-11-15;208#art-35