Art. 5

Sanzioni in materia di controlli

In vigore dal 7 dic 2011
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ostacola od impedisce agli esperti della Commissione europea, alle autorità competenti ed agli organismi di controllo riconosciuti dall'autorità competente l'accesso ai locali dell'azienda o dell'impresa, all'unità produttiva ed a tutti i dati e documentazioni, per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui alle finalità del regolamento (CE) n. 543/2008, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-27;202#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008 sulla commercializzazione delle carni di pollame. — Sanzioni in materia di controlli | Portale Normativo