Art. 5
5 / 10Sanzioni in materia di controlli
In vigore dal 7 dic 2011
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ostacola od impedisce agli esperti della Commissione europea, alle autorità competenti ed agli organismi di controllo riconosciuti dall'autorità competente l'accesso ai locali dell'azienda o dell'impresa, all'unità produttiva ed a tutti i dati e documentazioni, per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui alle finalità del regolamento (CE) n. 543/2008, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-27;202#art-5