Art. 4
Sanzioni in materia di organismi di controllo
In vigore dal 7 dic 2011
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata attuazione del sistema di controllo da parte dell'organismo indipendente autorizzato comporta la revoca della relativa autorizzazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-27;202#art-4