Art. 10

Entrata in vigore

In vigore dal 7 dic 2011
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 ottobre 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bernini, Ministro per le politiche europee Palma, Ministro della giustizia Romano, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Fazio, Ministro della salute Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Visto, il Guardasigilli: Palma
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-27;202#art-10

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Art. 10 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008 sulla commercializzazione delle carni di pollame. — Entrata in vigore | Portale Normativo