Libro II›Titolo V›Capo V
Art. 99 bis
Mancato funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
In vigore dal 26 nov 2014
(Mancato funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia).
1. Qualora la banca dati nazionale unica non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali, la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione di cui all' e l'informazione antimafia è rilasciata secondo le modalità previste dall', commi 2 e 3. Nel caso in cui la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all' sono corrisposti sotto condizione risolutiva e previa presentazione di una garanzia fideiussoria di un importo pari al valore del contributo, finanziamento, agevolazione o erogazione.
2. Il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, pubblica immediatamente l'avviso del mancato funzionamento della banca dati nazionale unica sul proprio sito istituzionale, nonché sui siti delle Prefetture.
3. Con le modalità di cui al comma 2 viene data notizia del ripristino del funzionamento della banca dati nazionale unica. Il periodo di mancato funzionamento della banca dati nazionale unica è accertato con decreto del capo del predetto Dipartimento ovvero di altro dirigente appositamente delegato. Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'interno nella sezione "Amministrazione trasparente".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159#art-99-bis