Libro IITitolo VCapo III

Art. 89

Autocertificazione

In vigore dal 26 nov 2014
1. Fuori dei casi in cui è richiesta l'informazione antimafia e salvo quanto previsto dall', comma 4-bis, i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano: a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione competente; b) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159#art-89

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Art. 89 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. — Autocertificazione | Portale Normativo