Libro II›Titolo V›Capo III
Art. 89
102 / 139Autocertificazione
In vigore dal 26 nov 2014
1. Fuori dei casi in cui è richiesta l'informazione antimafia e salvo quanto previsto dall', comma 4-bis, i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:
a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;
b) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159#art-89