Libro IVTitolo II

Art. 120

Abrogazioni

In vigore dal 28 dic 2012
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge 27 dicembre 1956, n. 1423; b) legge 31 maggio 1965, n. 575; c) decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50; d) articoli da 18 a 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152; e) della legge 13 settembre 1982, n. 646; f) articoli da 2 ad 11, 13 e 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327; g) articolo 7-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401; h) della legge 19 marzo 1990, n. 55; i) del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; l) articoli 70-bis, 76-bis, 76-ter, 110-bis e 110-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 2. A decorrere dalla data di cui all', comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490; b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 settembre 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Palma, Ministro della giustizia Maroni, Ministro dell'interno Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Visto, il Guardasigilli: Palma

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159#art-120

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Art. 120 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. — Abrogazioni | Portale Normativo