Libro ITitolo VCapo III

Art. 75 bis

Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza

In vigore dal 9 dic 2023
Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell' è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 1-bis. Il contravventore ai divieti, agli obblighi e alle prescrizioni conseguenti all'applicazione delle misure di cui all', comma 2, è punito con la reclusione da uno a cinque anni; l'arresto è consentito anche fuori dei casi di flagranza.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159#art-75-bis

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Art. 75 bis Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. — Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza | Portale Normativo