Titolo III

Art. 22

Vigilanza sulle attività dei collegi dei revisori dei conti e sindacali

In vigore dal 18 ago 2011
Vigilanza sulle attività dei collegi dei revisori dei conti e sindacali 1. I rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze negli organi di cui all' sono tenuti a trasmettere i verbali e i documenti contabili al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche mediante forme di comunicazione telematica, secondo la normativa vigente, nonché a fornire alla stessa ogni informazione richiesta.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-30;123#art-22

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Art. 22 Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. — Vigilanza sulle attività dei collegi dei revisori dei conti e sindacali | Portale Normativo