Titolo III
Art. 21
Indipendenza dei revisori e dei sindaci presso gli enti ed organismi pubblici
In vigore dal 18 ago 2011
Indipendenza dei revisori e dei sindaci
presso gli enti ed organismi pubblici
1. Gli organi di controllo devono assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite in modo indipendente. Ai revisori e sindaci presso enti ed organismi pubblici si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'articolo 2387 del codice civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-30;123#art-21