Art. 21 · Indipendenza dei revisori e dei sindaci presso gli enti ed organismi pubblici
Titolo III

Art. 21

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Indipendenza dei revisori e dei sindaci presso gli enti ed organismi pubblici

In vigore dal 18 ago 2011
Indipendenza dei revisori e dei sindaci presso gli enti ed organismi pubblici 1. Gli organi di controllo devono assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite in modo indipendente. Ai revisori e sindaci presso enti ed organismi pubblici si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'articolo 2387 del codice civile.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-30;123#art-21