Titolo V
Art. 26
Potenziamento delle strutture e degli strumenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per lo svolgimento delle attività di analisi e revisione della spesa
In vigore dal 30 set 2023
1. Al fine di potenziare l'attività di analisi e valutazione della spesa, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato ad avvalersi di collaborazioni, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, con università pubbliche e private e con altri soggetti pubblici. Allo stesso fine, il medesimo dipartimento è autorizzato a promuovere, per il tramite della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, iniziative di formazione sulle tecniche di analisi economica e statistica e sugli aspetti macro e micro di analisi della spesa nel settore pubblico.
2. Al fine di potenziare le capacità di analisi statistica ed economica della spesa e per lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione dei programmi di analisi e valutazione della spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell', comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad individuare fino a sei posizioni dirigenziali tra quelle esistenti nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato da destinare allo svolgimento di compiti di studio e ricerca.
3. Per lo svolgimento delle attività di analisi e valutazione della spesa di cui al presente decreto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può avvalersi, ai sensi dell', comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di comando, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Nell'ambito dei bandi per il reclutamento di funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una quota dei posti messi a concorso può essere destinata a profili di tipo economico-statistico ai fini dello svolgimento dell'attività di analisi e valutazione della spesa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-30;123#art-26