Art. 22 · Vigilanza sulle attività dei collegi dei revisori dei conti e sindacali
Titolo III

Art. 22

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Vigilanza sulle attività dei collegi dei revisori dei conti e sindacali

In vigore dal 18 ago 2011
Vigilanza sulle attività dei collegi dei revisori dei conti e sindacali 1. I rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze negli organi di cui all' sono tenuti a trasmettere i verbali e i documenti contabili al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche mediante forme di comunicazione telematica, secondo la normativa vigente, nonché a fornire alla stessa ogni informazione richiesta.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-30;123#art-22