Art. 5
Disposizioni finali e transitorie
In vigore dal 6 mag 2011
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell', si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011.
2. I sistemi designati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, prima del 30 giugno 2011 continuano ad essere designati ai fini del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, così come modificato dal presente decreto legislativo, e non necessitano di un nuovo provvedimento di designazione.
3. Gli ordini di trasferimento immessi in un sistema entro il 29 giugno 2011 ma regolati dopo tale data sono ordini di trasferimento ai fini del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, così come modificato dal presente decreto legislativo, e ad essi si applica la nuova disciplina.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 marzo 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Romani, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-24;48#art-5