Art. 5 · Disposizioni finali e transitorie

Art. 5

5 / 5

Disposizioni finali e transitorie

In vigore dal 6 mag 2011
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell', si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011. 2. I sistemi designati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, prima del 30 giugno 2011 continuano ad essere designati ai fini del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, così come modificato dal presente decreto legislativo, e non necessitano di un nuovo provvedimento di designazione. 3. Gli ordini di trasferimento immessi in un sistema entro il 29 giugno 2011 ma regolati dopo tale data sono ordini di trasferimento ai fini del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, così come modificato dal presente decreto legislativo, e ad essi si applica la nuova disciplina. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 marzo 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Romani, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Alfano
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-24;48#art-5