Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210

In vigore dal 6 mag 2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti; Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 23 contenente principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/44/CE; Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, recante attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, recante attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico; Emana il seguente decreto legislativo: Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 1. All', comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera h): 1) il numero 1) è sostituito dal seguente: " 1) una banca italiana o comunitaria, come definite all', comma 2, lettere a) e b), del testo unico bancario, un istituto di moneta elettronica, come definito nell', comma 2, lettera h-bis), del medesimo testo unico, nonché gli organismi elencati all' della direttiva 2006/48/CE;"; 2) il numero 2) è sostituito dal seguente: " 2) una SIM, come definita dall', comma 1, lettera e), o un'impresa d'investimento comunitaria, come definita dall', comma 1, lettera f), del testo unico finanza, con esclusione degli enti di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE;"; b) la lettera i) è sostituita dalla seguente: " i) 'garanzià: qualsiasi diritto avente ad oggetto o relativo a valute, strumenti finanziari o altre attività, compresa senza limitazioni la garanzia finanziaria di cui all', paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2002/47/CE, prontamente realizzabili da chiunque e in qualunque modo e forma, costituito al fine di assicurare l'adempimento di obblighi presenti o futuri derivanti da ordini di trasferimento attraverso un sistema o da operazioni effettuate con banche centrali;"; c) al numero 1) della lettera m), dopo le parole: «di una banca centrale» sono inserite le seguenti: «, di una controparte centrale»; d) alla lettera n) dopo le parole: «una stanza di compensazione» sono inserite le seguenti: «, un operatore del sistema o»; e) la lettera o) è sostituita dalla seguente: " o) 'partecipante indirettò: un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione o un operatore del sistema conosciuto dall'operatore del sistema, secondo le regole dello stesso, i cui ordini di trasferimento sono eseguiti attraverso il sistema da un partecipante in nome proprio in base a un vincolo contrattuale;"; f) la lettera r) è sostituita dalla seguente: "r) 'sistemà: un insieme di disposizioni di natura contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati la compensazione, attraverso una controparte centrale o meno, o ordini di trasferimento fra i partecipanti, che sia contestualmente: 1) applicabile a tre o più partecipanti, senza contare l'operatore del sistema nè un eventuale agente di regolamento, una eventuale controparte centrale, una eventuale stanza di compensazione o un eventuale partecipante indiretto; ovvero applicabile a due partecipanti, qualora ciò sia giustificato sotto il profilo del contenimento del rischio sistemico per quanto attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri Stati membri dell'Unione europea abbiano esercitato la facoltà di limitare a due il numero dei partecipanti; 2) assoggettato alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea, scelta dai partecipanti o prevista dalle regole che lo disciplinano, in cui almeno uno dei partecipanti medesimi abbia la sede legale; 3) designato come sistema e notificato alla Commissione europea dallo Stato membro dell'Unione europea di cui si applica la legge. Un accordo concluso tra sistemi interoperabili non costituisce un sistema;»; g) dopo la lettera w) sono aggiunte, in fine, le seguenti: " w-bis) 'giorno lavorativò: comprende sia i regolamenti diurni sia i regolamenti notturni e include tutti gli eventi che occorrono durante il ciclo lavorativo del sistema; w-ter) 'sistemi interoperabilì: due o più sistemi i cui operatori hanno concluso un accordo per l'esecuzione di ordini di trasferimento tra sistemi; w-quater) 'operatore del sistemà: il soggetto o i soggetti giuridicamente responsabili della gestione del sistema. L'operatore del sistema può anche agire come agente di regolamento, controparte centrale o stanza di compensazione.». 2. All' del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: " b) sono stati immessi nel sistema successivamente al momento di apertura della procedura d'insolvenza ed eseguiti il giorno lavorativo dell'apertura, qualora l'operatore del sistema provi che al momento dell'immissione non era a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza, nè avrebbe dovuto esserlo. Ciò vale anche in caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante, al sistema interessato o a un sistema interoperabile, o nei confronti dell'operatore del sistema di un sistema interoperabile che non sia un partecipante.»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: " 2. I sistemi italiani stabiliscono nelle proprie regole il momento in cui un ordine di trasferimento è immesso nel sistema medesimo. Nel caso dei sistemi interoperabili, tale momento è stabilito in modo tale da assicurare, nella misura del possibile, il coordinamento a tale riguardo delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati. Salvo se espressamente previsto dalle regole di tutti i sistemi facenti parte dei sistemi interoperabili, le regole interne di un sistema sul momento di immissione non sono influenzate dalle regole interne di altri sistemi con cui è interoperabile. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, impartiscono prescrizioni per l'attuazione del presente comma."; c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ciò si applica, tra l'altro, per quanto riguarda i diritti e gli obblighi di un partecipante ad un sistema interoperabile o di un operatore di un sistema interoperabile che non sia un partecipante.". 3. Al comma 1 dell' del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso dei sistemi interoperabili, ogni sistema italiano stabilisce nelle proprie regole il momento dell'irrevocabilità, in modo tale da assicurare, nella misura del possibile, il coordinamento a tale riguardo delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati. Salvo se espressamente previsto dalle regole di tutti i sistemi facenti parte dei sistemi interoperabili, le regole interne di un sistema sul momento dell'irrevocabilità non sono influenzate dalle regole interne di altri sistemi con cui è interoperabile.". 4. Il comma 1 dell' del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, è sostituito dal seguente: « 1. A seguito dell'apertura della procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante o di un operatore del sistema di un sistema interoperabile, l'agente di regolamento può utilizzare, in nome e per conto del soggetto insolvente, ai fini dell'adempimento dei suoi obblighi connessi con la partecipazione al sistema o a un sistema interoperabile sorti prima dell'apertura della procedura di insolvenza: a) i fondi e gli strumenti finanziari disponibili sul conto di regolamento del soggetto insolvente; b) linee di credito aperte a favore del soggetto insolvente a fronte di una garanzia in essere e destinate a soddisfare gli obblighi di tale soggetto verso il sistema; a tale garanzia si applicano le previsioni di cui all'articolo 8.». 5. All'articolo 8 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Nel caso in cui sia aperta una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante al sistema in questione o a qualsiasi sistema interoperabile, o di un operatore del sistema di un sistema interoperabile che non sia un partecipante, o di un intermediario per conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento ai sensi dell'articolo 6, o di una controparte di banche centrali, o di qualsiasi terzo che abbia fornito la garanzia, le garanzie costituite prima del momento di apertura della procedura di insolvenza per i crediti derivanti da operazioni definitive ai sensi dell' o effettuate con banche centrali possono essere realizzate ad esclusivo soddisfacimento dei crediti garantiti.»; b) il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. Nessuna azione, compresa l'azione di nullità, può pregiudicare nei confronti dell'operatore del sistema la realizzazione della garanzia di cui al comma 1.". 6. All'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. La Banca d'Italia designa i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all', comma 1, lettera m), numero 1), e i rispettivi operatori del sistema, e, d'intesa con la Consob, i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all', comma 1, lettera m), numero 2), e i rispettivi operatori del sistema, ai quali si applicano le disposizioni del presente decreto. Con le medesime modalità possono essere revocate le designazioni dei sistemi e dei rispettivi operatori del sistema, ivi compresi quelli indicati nel comma 1.»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze notifica alla Commissione europea i sistemi italiani e i rispettivi operatori del sistema designati al sensi del presente articolo.»; c) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Ove richiesto dalle caratteristiche di un sistema e da esigenze di controllo dei rischi, la Banca d'Italia può equiparare, ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo, il partecipante indiretto ai partecipanti al sistema medesimo, nel caso di un sistema, avente ad oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all', comma 1, lettera m), numero 1), e d'intesa con la Consob, nel caso di un sistema avente ad oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all', comma 1, lettera m), numero 2).». 7. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, le parole: «sistema italiano» sono sostituite dalle seguenti: «operatore di sistemi italiani». 8. L'allegato del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, è sostituito dall'allegato al presente decreto.
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