Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170

In vigore dal 6 mag 2011
1. All', comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) attività finanziarie: il contante, gli strumenti finanziari, i crediti e con riferimento alle operazioni connesse con le funzioni del sistema delle banche centrali europee e dei sistemi di cui all', comma 1, lettera r), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, le altre attività accettate a garanzia di tali operazioni;»; b) dopo la lettera c) è inserita la seguente: « c-bis) crediti: crediti in denaro derivanti da un contratto con il quale un ente creditizio, secondo la definizione dell', punto 1), della direttiva 2006/48/CE, compresi gli enti elencati all' della stessa direttiva, concede un credito in forma di prestito;»; c) alla lettera d), numero 2), le parole: «all', punto 19, della direttiva 2000/12/CE del 20 marzo 2000» sono sostituite dalle seguenti: «dall'allegato VI, parte 1, sezione 4, della direttiva 2006/48/CE»; d) alla lettera d), numero 3), lettera a), le parole: «dall', punto 1, della direttiva 2000/12/CE, inclusi gli enti elencati all', paragrafo 3» sono sostituite dalle seguenti: «dall', punto 1), della direttiva 2006/48/CE, inclusi gli enti elencati all'»; e) alla lettera d), numero 3), lettera b), le parole: «dall', punto 2, della direttiva 93/22/CE del 10 maggio 1993 del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «dall', paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE»; f) alla lettera d), numero 3), lettera c), le parole: «dall', punto 5, della direttiva 2000/12/CE» sono sostituite dalle seguenti: «dall', punto 5), della direttiva 2006/48/CE»; g) alla lettera d), numero 3), lettera d), le parole: «dall', lettera a), della direttiva 92/96/CEE del 10 novembre 1992 del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «dall', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/83/CE»; h) alla lettera q), le parole: «la notificazione al debitore della costituzione del pegno stesso o della cessione, o la loro accettazione da parte del debitore» sono sostituite dalle seguenti: «la consegna per iscritto di un atto al beneficiario della garanzia contenente l'individuazione del credito». 2. All' del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) la garanzia finanziaria sia stata prestata e tale prestazione sia provata per iscritto. La prova deve consentire l'individuazione della data di costituzione e delle attività finanziarie costituite in garanzia. A tale fine è sufficiente la registrazione degli strumenti finanziari sui conti degli intermediari ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e l'annotazione del contante sul conti di pertinenza. Per i crediti, la consegna per iscritto di un atto al beneficiario della garanzia contenente l'individuazione del credito è sufficiente a provare la fornitura del credito costituito in garanzia finanziaria tra le parti.»; b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: « 2-bis. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai crediti per i quali il debitore è un consumatore quale definito dall', lettera a), della direttiva 2008/48/CE, salvo i casi in cui il beneficiario della garanzia o il datore della garanzia di tali crediti sia uno degli enti di cui all', comma 1, lettera d), numero 2). 2-ter. Fatto salvo il divieto di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori previsto dalla direttiva 93/13/CEE, e dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i debitori dei crediti possono rinunciare per iscritto: a) ai diritti di compensazione nei confronti dei creditori del credito e nei confronti delle persone a cui il creditore ha ceduto, impegnato o altrimenti mobilizzato il credito come garanzia; b) ai diritti derivanti da norme sul segreto bancario che impedirebbero o limiterebbero la capacità del creditore del credito di fornire informazioni sul credito o sul debitore ai fini dell'utilizzo del credito come garanzia.». 3. All' del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Nel caso di pegno o di cessione del credito la garanzia che rispetti i requisiti di cui all' è efficace fra le parti del contratto di garanzia finanziaria. Ai fini dell'opponibilità ai terzi restano fermi i requisiti di notificazione al debitore o di accettazione da parte del debitore previsti dal codice civile.». 4. All' del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. Il presente articolo non si applica ai crediti.». 5. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Qualora il libro contabile, il conto o il sistema di gestione o deposito accentrato sia situato in Italia e gli strumenti finanziari non siano immessi in un sistema italiano in regime di dematerializzazione ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le modalità di trasferimento dei diritti, nonché di costituzione e realizzazione delle garanzie e degli altri vincoli sugli stessi sono regolate dalle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-24;48#art-2

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