Art. 11

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 23 apr 2011
1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Fatto salvo quanto previsto all', comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-15;35#art-11

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Art. 11 Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali — Disposizioni finanziarie | Portale Normativo