Art. 6 quater
Segnaletica orizzontale e segnaletica verticale
In vigore dal 31 dic 2021
1. L'ente proprietario della strada, ai fini dell'apposizione della segnaletica orizzontale e verticale, assicura che la stessa risulti leggibile e visibile sia per i conducenti che per i sistemi automatizzati di assistenza alla guida. Tali procedure tengono conto delle specifiche comuni eventualmente adottate dalla Commissione europea ai sensi dell', paragrafo 3, della direttiva 2008/96/CE.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-15;35#art-6-quater