Art. 6 ter
Protezione degli utenti della strada vulnerabili
In vigore dal 31 dic 2021
1. L'organo competente garantisce che, nell'attuazione delle procedure di cui agli articoli da 3 a 6-bis, sono tenute in considerazione le esigenze degli utenti della strada vulnerabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-15;35#art-6-ter