Art. 6 ter

Protezione degli utenti della strada vulnerabili

In vigore dal 31 dic 2021
1. L'organo competente garantisce che, nell'attuazione delle procedure di cui agli articoli da 3 a 6-bis, sono tenute in considerazione le esigenze degli utenti della strada vulnerabili.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-15;35#art-6-ter

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