Art. 11
11 / 17Disposizioni finanziarie
In vigore dal 23 apr 2011
1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Fatto salvo quanto previsto all', comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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