Art. 16

Informazione dei consumatori

In vigore dal 23 mar 2011
1. I fabbricanti garantiscono che i consumatori dei prodotti di cui all', coperti dalle misure di esecuzione applicabili, ovvero dai provvedimenti che ad esse danno attuazione, ottengano: a) l'informazione necessaria sul ruolo che possono svolgere in materia di uso sostenibile del prodotto; b) il profilo ecologico del prodotto e i vantaggi dell'ecoprogettazione, qualora ciò sia richiesto dalla relativa misura di esecuzione. 2. Le informazioni di cui sopra saranno rese note ai consumatori, in conformità alla misura di esecuzione applicabile, ovvero al provvedimento che dà attuazione alla medesima misura.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-16;15#art-16

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Art. 16 Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. — Informazione dei consumatori | Portale Normativo