Art. 14

Disposizioni per i componenti e le sottounità

In vigore dal 23 mar 2011
1. Qualora richiesto dalle misure di esecuzione, i fabbricanti, i loro mandatari autorizzati e, in mancanza di questi ultimi, gli importatori, che immettono sul mercato ovvero mettono in servizio componenti e sottounità, devono fornire al fabbricante di un prodotto contemplato dalle misure di esecuzione le pertinenti informazioni sulla composizione materiale e sul consumo di energia, materiali ovvero risorse dei componenti o sottounità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-16;15#art-14

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Art. 14 Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. — Disposizioni per i componenti e le sottounità | Portale Normativo