Art. 17
Sanzioni
In vigore dal 23 mar 2011
1. Chiunque mette in commercio o mette in servizio prodotti privi della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformità ovvero con marcatura o dichiarazione contraffatta è punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da ventimila euro a centocinquantamila euro.
2. Il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore, che non rispettano il divieto di commercializzazione disposto ai sensi dell', comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da diecimila euro a cinquantamila euro.
3. Il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore, che non rispettano il divieto o la limitazione di cui all', comma 3, secondo periodo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da quarantamila euro a centocinquantamila euro.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui all', comma 3, è punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-16;15#art-17