Art. 16
16 / 20Informazione dei consumatori
In vigore dal 23 mar 2011
1. I fabbricanti garantiscono che i consumatori dei prodotti di cui all', coperti dalle misure di esecuzione applicabili, ovvero dai provvedimenti che ad esse danno attuazione, ottengano:
a) l'informazione necessaria sul ruolo che possono svolgere in materia di uso sostenibile del prodotto;
b) il profilo ecologico del prodotto e i vantaggi dell'ecoprogettazione, qualora ciò sia richiesto dalla relativa misura di esecuzione.
2. Le informazioni di cui sopra saranno rese note ai consumatori, in conformità alla misura di esecuzione applicabile, ovvero al provvedimento che dà attuazione alla medesima misura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-16;15#art-16