Art. 5

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

In vigore dal 18 dic 2010
Modifiche all' del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 1. All', comma 3, capoverso articolo 133, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: «a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari."». 2. All', comma 8, capoverso articolo 140, sostituire le parole: «da € 5.000 a € 150.000» con le parole: «da euro 5.000 a euro 150.000». 3. All', comma 11, capoverso articolo 145-bis, comma 2, secondo periodo, le parole: «la cancelleria della Corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «il Tribunale amministrativo regionale competente». 4. All', comma 11, capoverso articolo 145-bis, comma 3, dopo la parola: «sospensione», la parola: «della» è soppressa.
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Art. 5 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo IV del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. — Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 | Portale Normativo