Art. 6

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

In vigore dal 18 dic 2010
Modifiche all' del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 1. All', il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L', comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 130, è sostituito dal seguente: "3. Le società di cui al comma 1 si costituiscono in forma di società di capitali. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti per finalità statistiche, la Banca d'Italia, in base alle deliberazioni del CICR, può imporre alle società di cui al comma 1 obblighi di segnalazione ulteriori relativi ai crediti cartolarizzati al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti cui i crediti si riferiscono.". All'articolo 7-ter della medesima legge è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Ai soggetti cessionari di cui all'articolo 7-bis si applicano, nei limiti stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze con regolamento emanato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni previste per gli intermediari finanziari dal Titolo V° del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.".». 2. All', comma 8, capoverso articolo 199, comma 1, dopo le parole: «23 luglio», la parola: «1966» è sostituita dalla seguente: «1996».
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Art. 6 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo IV del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. — Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 | Portale Normativo