Art. 4

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

In vigore dal 18 dic 2010
Modifiche all' del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 1. All', dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Sono abrogati: a) l' del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; b) gli , commi 1, 2, 3, 3-bis e 4, e 13, commi 8-sexies, 8-septies, 8-octies, 8-novies, 8-decies, 8-undecies, 8-quaterdecies del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; c) l', comma 5-quater, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; d) l', commi 1 e 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 1-ter. Al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 4-bis, le parole: "al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2 e 3, ultimo periodo, dell'articolo 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni"; b) all'articolo 8-bis, comma 1, le parole: "7, 8 e 13, commi da 8-sexies a 8-terdecies" sono soppresse e dopo le parole: "presente decreto" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e agli articoli 40-bis, 120-ter e 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.". 1-quater. All', comma 5-quinquies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "ai sensi del comma 5-quater" sono sostituite dalle seguenti: "per le violazioni dell'articolo 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni."». 2. All', il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate dalle Autorità creditizie in base a norme modificate o sostituite dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-14;218#art-4

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