Art. 5
5 / 16Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
In vigore dal 18 dic 2010
Modifiche all' del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141
1. All', comma 3, capoverso articolo 133, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
«a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari."».
2. All', comma 8, capoverso articolo 140, sostituire le parole: «da € 5.000 a € 150.000» con le parole: «da euro 5.000 a euro 150.000».
3. All', comma 11, capoverso articolo 145-bis, comma 2, secondo periodo, le parole: «la cancelleria della Corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «il Tribunale amministrativo regionale competente».
4. All', comma 11, capoverso articolo 145-bis, comma 3, dopo la parola: «sospensione», la parola: «della» è soppressa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-14;218#art-5