Capo II

Art. 8

Arresto provvisorio

In vigore dal 16 ott 2010
1. L'autorità giudiziaria competente ai sensi dell', se la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione, può chiederne l'arresto provvisorio o l'adozione nei suoi confronti di ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare la permanenza nel territorio di quello Stato, in attesa del riconoscimento. 2. La richiesta di arresto è formulata mediante la compilazione del riquadro e) del certificato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-07;161#art-8

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Art. 8 Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della liberta' personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. — Arresto provvisorio | Portale Normativo