Capo II
Art. 5
Condizioni di emissione
In vigore dal 16 ott 2010
1. La trasmissione all'estero è disposta all'atto dell'emissione dell'ordine di esecuzione di cui agli articoli 656 o 659 del codice di procedura penale ovvero, quando l'ordine è già stato eseguito, in un qualsiasi momento successivo, non oltre la data in cui la residua pena o misura di sicurezza da scontare è inferiore a sei mesi.
2. L'autorità giudiziaria competente dispone la trasmissione se non ricorre una causa di sospensione dell'esecuzione e quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza all'estero ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata;
b) il reato per il quale è stata emessa la sentenza di condanna è punito con una pena della durata massima non inferiore a tre anni;
c) la persona condannata si trova nel territorio dello Stato o in quello dello Stato di esecuzione;
d) la persona condannata non è sottoposta ad altro procedimento penale o non sta scontando un'altra sentenza di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza, salvo diverso parere dell'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l'esecuzione.
3. La trasmissione all'estero è disposta:
a) verso lo Stato membro dell'Unione europea di cittadinanza della persona condannata in cui quest'ultima vive, ovvero
b) verso lo Stato membro dell'Unione europea di cittadinanza della persona condannata in cui quest'ultima sarà espulsa, una volta dispensata dall'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento adottato in seguito alla sentenza di condanna, ovvero
c) verso lo Stato membro dell'Unione europea che ha acconsentito alla trasmissione.
4. È sempre richiesto il consenso della persona condannata per la trasmissione verso uno degli Stati membri indicati al comma 3, lettera c), salvo che si tratti dello Stato dove la persona condannata è fuggita o è altrimenti ritornata a motivo del procedimento penale o a seguito della sentenza di condanna. Il consenso alla trasmissione deve essere espresso dalla persona condannata personalmente e per iscritto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-07;161#art-5