Capo II
Art. 4
Competenza
In vigore dal 16 ott 2010
1. La trasmissione all'estero è disposta, sempre che ricorrano le condizioni previste dall':
a) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione delle pene detentive;
b) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 658 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.
2. Non si applicano le disposizioni di cui al capo II del titolo IV del libro XI del codice di procedura penale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-07;161#art-4