Art. 8 · Arresto provvisorio
Capo II

Art. 8

8 / 25

Arresto provvisorio

In vigore dal 16 ott 2010
1. L'autorità giudiziaria competente ai sensi dell', se la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione, può chiederne l'arresto provvisorio o l'adozione nei suoi confronti di ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare la permanenza nel territorio di quello Stato, in attesa del riconoscimento. 2. La richiesta di arresto è formulata mediante la compilazione del riquadro e) del certificato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-07;161#art-8