Titolo IV

Art. 10

Norme transitorie

In vigore dal 19 ago 2010
1. Le misure di cui all', comma 1, prevedono che, almeno per il primo anno termico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a fronte dei medesimi corrispettivi determinati dall'Autorità di regolazione ai sensi dell', comma 2, ai soggetti investitori di cui all', comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), che abbiano fatto richiesta di avvalersi di dette misure sia riconosciuta, relativamente alla quota di capacità di stoccaggio loro assegnata e non ancora entrata in esercizio, la differenza, se positiva, tra le quotazioni del gas naturale nel periodo invernale e nel periodo estivo del medesimo anno termico come rilevata sulla base di metodologie e in mercati europei di cui all', comma 6. 2. La determinazione degli importi da riconoscere ai soggetti investitori ai sensi del comma 1, nonché l'erogazione della differenza tra detti importi ed i corrispettivi determinati ai sensi del medesimo comma è affidata al Gestore dei servizi energetici. Gli oneri relativi sono inclusi nei servizi di trasporto e bilanciamento applicati alla generalità dei clienti finali del mercato del gas naturale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;130#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 10 Misure per la maggiore concorrenzialita' nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99. — Norme transitorie | Portale Normativo