Titolo III

Art. 7

Diritti di utilizzo dei soggetti investitori delle infrastrutture di stoccagio

In vigore dal 19 ago 2010
1. I diritti di utilizzazione dei servizi di stoccaggio, riconosciuti ai soggetti investitori selezionali in esito alle procedure di cui all', si realizzano in misura corrispondente alla quota per cui risultano assegnatari mediante una delle seguenti modalità: a) sottoscrizione di un contratto di stoccaggio pluriennale di durata non inferiore ad anni cinque, rinnovabili per altri cinque anni, per la fornitura di un servizio di stoccaggio, anche di tipo aciclico, a fronte di corrispettivi determinati dall'Autorità di regolazione con riferimento al costo effettivo medio di realizzazione e gestione relativo ai progetti; ovvero b) sottoscrizione di un contratto che disciplina il diritto di utilizzo per la capacità di stoccaggio corrispondente alla propria quota di partecipazione in forma di contitolarità in uno o più progetti di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio di gas naturale in nuove concessioni di stoccaggio o in concessioni conferite ma non ancora operative alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 2. Le clausole relative all'accesso e all'utilizzo dello stoccaggio nei contratti di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte dai soggetti realizzatori all'Autorità di regolazione per l'approvazione. I contratti di contitolarità in una concessione di stoccaggio di cui al comma 1, lettera b), sono conformi ad un contratto tipo approvato con decreto del Ministero. 3. Alternativamente da quanto previsto dal comma 1, i soggetti investitori selezionati in esito alle procedure di cui all' sottoscrivono con il soggetto che realizza le nuove capacità di stoccaggio un contratto tipo approvato dall'Autorità di regolazione, sentito il Ministero, che disciplina: a) le prestazioni ed i servizi che dovranno essere erogati dai soggetti realizzatori in esito alla realizzazione delle nuove infrastrutture di stoccaggio o al potenziamento di quelle esistenti e che sono oggetto di assegnazione attraverso le procedure di asta competitiva di cui al comma 5; b) il diritto del soggetto investitore a vedersi riconosciuti i proventi derivanti dalle procedura di asta competitiva di cui al comma 5 corrispondente alla quota per cui risultano assegnatari in esito alle procedure di cui all', al netto del 10 per cento destinato alle finalità di cui all', comma 5, secondo periodo; c) i corrispettivi, sulla base dei costi medi effettivi di realizzazione e gestione, che il soggetto investitore deve riconoscere al soggetto realizzatore determinati sulla base di criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione con riferimento a quanto previsto al precedente , comma 7, per le quote di infrastrutture dallo stesso finanziate: 4. I contratti di cui ai commi 1, lettera a), e 3, nonché le obbligazioni derivanti dalle assegnazioni di cui all' possono essere ceduti dai soggetti investitori ad altri soggetti con i medesimi requisiti di cui all', commi 1 e 2, solo a decorrere dall'entrata in esercizio delle capacità di stoccaggio ad essi relative. 5. Al fine di consentire un'efficiente utilizzazione delle infrastrutture di stoccaggio e di consentire, al tempo stesso, ai soggetti investitori di usufruire senza ulteriori oneri dei servizi e delle prestazioni corrispondenti alla capacità di stoccaggio dagli stessi finanziata, le prestazioni ed i servizi di stoccaggio disciplinati dai contratti di cui al comma 3 sono offerti annualmente al mercato sulla base di procedure di asta competitiva, svolte dal Gestore dei servizi energetici, in applicazione di regole definite dall'Autorità di regolazione prevedendo il riconoscimento del corrispondente provento ai soggetti investitori sulla base di quanto previsto dai contratti di cui al medesimo comma 3. 6. L'Autorità di regolazione definisce le regole delle procedure di asta competitiva di cui al comma 5 con l'obiettivo di: a) massimizzare il provento delle procedure compatibilmente con quanto sub b); b) limitare la partecipazione di ciascun soggetto, incluso il soggetto di cui all', comma 1, a non più del 40 per cento del totale della quantità assegnabile attraverso le procedure di cui al presente comma. 7. I contratti di cui ai commi 1 e 3 prevedono la possibilità, per il soggetto investitore, di recedere senza oneri dalle obbligazioni derivanti dalle assegnazioni dell' e dall'impegno assunto almeno in uno dei seguenti casi, in quanto rilevanti: a) qualora la nuova capacità di stoccaggio non entri in operatività entro il termine massimo di un anno rispetto a quanto previsto dal piano di cui all', comma 4; b) entro un termine di 3 mesi dal momento in cui il soggetto che realizza le nuove capacità di stoccaggio comunichi il costo effettivo medio delle infrastrutture finanziate dal soggetto investitore ovvero qualora lo stesso costo medio, in corso di progetto, venga rettificato per un importo superiore al 20 per cento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;130#art-7

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