Titolo IV

Art. 12

Norme finali, entrata in vigore

In vigore dal 19 ago 2010
1. Il Dipartimento per l'energia del Ministero, anche avvalendosi dell'Autorità di regolazione, presta assistenza all'Autorità garante per le verifiche degli impegni assunti dai soggetti nell'ambito delle disposizioni del presente provvedimento. 2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 agosto 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e ad interim Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Alfano
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;130#art-12

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Art. 12 Misure per la maggiore concorrenzialita' nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99. — Norme finali, entrata in vigore | Portale Normativo