Titolo III

Art. 6

Partecipazione di soggetti investitori allo sviluppo di capacità di stoccaggio

In vigore dal 19 ago 2010
1. Ai fini della realizzazione dei progetti di sviluppo di capacità di stoccaggio come individuati dal piano di cui all', comma 4, sono ammessi a partecipare, in qualità di soggetti investitori, i clienti finali industriali che non hanno diritto ai regimi di tutela di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 125, e: a) caratterizzati da un consumo annuo di gas naturale non inferiore a 20 milioni di metri cubi per cliente con caratteristica di continuità, entro una banda di variazione del 10 per cento per almeno 200 giorni lavorativi, anche non consecutivi, con riferimento agli ultimi 3 anni termici conclusi, e attestato dall'impresa di trasporto o da quella di distribuzione alla cui rete sono allacciati i punti di prelievo del cliente finale; b) aventi centri di consumo in Italia nonché negli Stati membri che, in condizioni di reciprocità, ammettono l'accesso di clienti finali industriali italiani a misure analoghe a quelle di cui al presente decreto, attestate come tali con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, con riferimento alle capacità di stoccaggio realizzate negli stessi Stati; c) per una quota non superiore ai propri consumi nell'anno termico precedente lo svolgimento delle procedure. 2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, lettere b) e c), sono altresì ammessi, a partecipare i consorzi di clienti finali industriali, con consumo annuo individuale non inferiore a 5 milioni di metri cubi, per un volume complessivo pari a 50 milioni di metri cubi annui riferito alla media dei 3 anni termici precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché le aggregazioni di piccole e medie imprese, anche promosse dalle relative associazioni di categoria, che abbiano, in termini di volume complessivo, un consumo superiore a 5 milioni di metri cubi annui riferito alla media dei 3 anni termici precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. Le aggregazioni di cui al comma 2, per essere ammesse alla partecipazione quali soggetti investitori, sono costituite in consorzio di imprese con la partecipazione obbligatoria di piccole o medie imprese con la natura di cliente industriale, ed il volume relativo al consumo complessivo annuo dell'aggregazione non può discostarsi, nell'ultimo anno termico antecedente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, in misura superiore al 5 per cento rispetto alla media dei consumi degli ultimi tre anni termici conclusi. 4. I soggetti interessati a concorrere al supporto dei progetti di sviluppo di capacità di stoccaggio come individuati dal piano di cui all', comma 4, entro il 1° settembre di ogni anno, inviano al Ministero apposita comunicazione con cui manifestano, con effetti non vincolanti, il proprio interesse. 5. Successivamente alla approvazione del piano di cui all', comma 4, il soggetto che aderisce alle misure dell', comma 1, indice, direttamente o a mezzo di società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, una procedura concorsuale e non discriminatoria per la selezione dei soggetti investitori. A detta procedura sono ammessi a partecipare i soggetti investitori che, ai sensi del comma 4, hanno manifestato il proprio interesse e che attestano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2. Il medesimo soggetto indice, altresì, un'apposita procedura di asta competitiva riservata ai soggetti produttori di energia elettrica titolari di impianti alimentati unicamente a gas naturale, che fermo restando quanto stabilito al comma 1, lettere b) e e), per i volumi di cui all', comma 1, lettera b), numero 2), sono ammessi a partecipare allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio. La differenza tra i proventi derivanti da detta procedura e i corrispettivi da riconoscere ai soggetti che realizzano la nuova capacità di stoccaggio come determinati dall'Autorità di regolazione con riferimento al costo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di stoccaggio, è destinata al Gestore dei servizi energetici per la copertura degli oneri derivanti dalle misure di cui all', comma 5. 6. Su indirizzo del Ministero, l'Autorità di regolazione disciplina le procedure che devono essere adottate per l'attuazione di quanto previsto dal comma 5. 7. I servizi e le prestazioni corrispondenti agli eventuali volumi di nuova capacità di stoccaggio che risultino, a qualsiasi titolo, non assegnati ai soggetti investitori, sono offerti al mercato in base a procedure concorsuali aperte a tutti i richiedenti secondo modalità ed a fronte di corrispettivi determinati dall'Autorità di regolazione, su indirizzi del Ministero. L'Autorità di regolazione stabilisce i criteri per la remunerazione di tutti gli investimenti effettuati, ivi incluse le eventuali capacità non assegnate, commisurati ai soli costi per la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di stoccaggio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;130#art-6

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Art. 6 Misure per la maggiore concorrenzialita' nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99. — Partecipazione di soggetti investitori allo sviluppo di capacità di stoccaggio | Portale Normativo