Art. 13
Autorità competente ad irrogare le sanzioni
In vigore dal 10 giu 2010
1. L'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative indicate all' è il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che provvede utilizzando a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-04-29;75#art-13