Art. 11
Misure di controllo
In vigore dal 10 giu 2010
1. L'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto è esercitata dal Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, secondo i principi dello sportello unico di cui all', comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dall'Agenzia delle dogane che accerta le violazioni al presente decreto, esercitando i poteri e le facoltà attribuiti dal regolamento (CEE) n. 2913 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD). A tale fine, il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e l'Agenzia delle dogane utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. All'accertamento delle violazioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-04-29;75#art-11