Art. 16

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 10 giu 2010
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-04-29;75#art-16

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Art. 16 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88. — Disposizioni finanziarie | Portale Normativo