Art. 9

Commissione

In vigore dal 10 giu 2010
1. È istituita una Commissione tecnico-consultiva presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il compito di esprimere il proprio parere su questioni di particolare rilevanza a livello comunitario e nazionale attinenti al settore dei fertilizzanti, nonché sulle modifiche da apportare agli allegati al presente decreto composta da: a) quattro rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno con funzioni di presidente e due appartenenti al Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari; b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; c) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico; d) un rappresentante del Ministero della salute; e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze (Agenzia delle dogane); f) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; g) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità; h) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; i) tre rappresentanti delle organizzazioni di produttori di fertilizzanti, designati dalle Associazioni nazionali di categoria più rappresentative; l) tre rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle Associazioni di categoria più rappresentative; m) un rappresentante dei commercianti, designato dall'Associazione nazionale di categoria più rappresentativa; n) un rappresentante degli importatori di fertilizzanti, designato dall'Associazione nazionale di categoria più rappresentativa; o) un rappresentante regionale designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; p) cinque esperti in materia di fertilizzanti, così suddivisi: quattro docenti universitari ed uno in rappresentanza del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Centro di ricerca per lo studio delle relazioni tra pianta e suolo, scelti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. I componenti della Commissione, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettera p), in caso di impedimento possono delegare formalmente loro sostituti, di volta in volta. 3. La Commissione, nello svolgimento delle attività di competenza, può avvalersi dei dipartimenti universitari o degli istituti di ricerca dei membri esperti ed in caso di necessità di strutture esterne. 4. Alla Commissione di cui al presente articolo si applicano gli del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, n. 70. I componenti della Commissione possono essere riconfermati non più di una volta. Ove le designazioni non pervengano in tempo utile, la Commissione può regolarmente espletare le funzioni di competenza, se è stata nominata la metà più uno dei componenti. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, coadiuvato da un membro della Commissione stessa. 5. Ai componenti della Commissione ed ai loro sostituti non spetta alcun compenso o rimborso spese.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-04-29;75#art-9

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Art. 9 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88. — Commissione | Portale Normativo