Titolo II

Art. 77

Attività di acconciatore

In vigore dal 14 set 2012
1. L', comma 2, della legge 17 agosto 2005, n. 174, è sostituito dal seguente: "2. L'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla presente legge ed alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, è soggetto a dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell', comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all' del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.". 2. Dopo il comma 5 dell' della legge 17 agosto 2005, n. 174, è inserito il seguente: "5-bis. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore.". 2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente comma sono abrogati gli , commi terzo, quarto, quinto e sesto e 2, 2-bis, 3, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 161. Al secondo comma dell' della legge 14 febbraio 1963, n. 161, le parole: "degli articoli successivi" sono sostituite dalle seguenti: "legislative vigenti in materia".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-77

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Art. 77 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. — Attività di acconciatore | Portale Normativo