Titolo III

Art. 82

Attività di spedizioniere doganale

In vigore dal 8 mag 2010
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale sono apportate le seguenti modificazioni: a) l', primo capoverso è sostituito dal seguente: "Presso ciascun Ufficio delle dogane è formato e tenuto aggiornato un registro nel quale sono elencati gli ausiliari, residenti in un comune compreso nel territorio del competente Ufficio delle dogane, che svolgono la loro attività alle dipendenze degli spedizionieri doganali abilitati alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale."; b) l' è sostituito dal seguente: " ( Conferimento della nomina a spedizioniere doganale) 1. La nomina a spedizioniere doganale è conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validità illimitata. 2. La patente è rilasciata dall' Agenzia delle dogane, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. 3. La nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione di dichiarazioni doganali sull 'intero territorio nazionale."; c) l' è sostituito dal seguente: " (Ammissione agli esami) 1. Per essere ammessi agli esami gli aspiranti devono inoltrare istanza entro il termine stabilito nella determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane che indice gli esami medesimi, devono aver conseguito, alla data di pubblicazione della determinazione stessa, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e devono risultare, alla medesima data, iscritti da almeno due anni nel registro del personale ausiliario, ai sensi dell'. Possono, inoltre, essere ammessi agli esami, coloro che, in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, abbiano superato un corso di formazione professionale di durata almeno annuale, tenuto da un istituto universitario e che risultino iscritti, alla data di cui al primo capoverso, da almeno un anno nel registro del personale ausiliario. Il requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari non è richiesto agli aspiranti che per almeno due anni abbiano prestato servizio nell'Agenzia delle dogane con mansioni direttive, di concetto od esecutive ovvero nella Guardia di finanza in qualità di ufficiale o sottufficiale. 2. L'esclusione dagli esami per difetto dei requisiti è disposta con determinazione del Direttore dell 'Agenzia delle dogane.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-82

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 82 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. — Attività di spedizioniere doganale | Portale Normativo