Parte PRIMA›Capo I
Art. 2
Esclusioni
In vigore dal 8 mag 2010
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri, quando le stesse implichino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche;
b) alla disciplina fiscale delle attività di servizi;
c) ai servizi d'interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati, ancorchè scelti con procedura ad evidenza pubblica, che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei casi previsti negli articoli da 3 a 7 del presente capo.
3. Il Ministro per le politiche europee ed i Ministri interessati dalle disposizioni del presente decreto possono adottare uno o più decreti interministeriali ricognitivi delle attività di servizi che, in applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono comunque escluse dall'ambito di applicazione dello stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-2